Molti gli spunti interessanti emersi nel corso del Forum Medico-Giuridico in tema di Ossigeno Ozono Terapia, nel quale si è discusso di ogni aspetto scientifico – giuridico della metodica in questione, compresa la possibilità che essa integri oggettivamente il reato di doping (art 586 bis cp), qualora praticata per via sistemica endovenosa.
Al netto trattarsi di metodica che non implica alcun predeposito del sangue e che dunque non è assimilabile ad una autotrasfusione, la perseguibilità penale di OOT sistemica dipende dalla sua ricomprensione nella “lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping (…)”; lista revisionata annualmente dal Ministero della Sanità e, per quanto attiene il diritto sportivo, dalla WADA (World Anti-Doping Agency).
Secondo principi generalissimi della responsabilità penale, che non può essere oggettiva ma è sempre personale, non è però sufficiente la classificazione di OOT sistemica tra le pratiche vietate: è necessario che essa non sia giustificata da condizioni patologiche e che sia adottata “al fine di alterare le prestazioni sportive”. Non un automatismo, dunque, ma una precisa indagine sullo scopo reale e concreto perseguito dal medico (e dall’atleta). Programma_Forum_Medico_Giuridico_v07
